{"id":1302,"date":"2021-06-03T22:14:52","date_gmt":"2021-06-03T20:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/cropnews.online\/?p=1302"},"modified":"2021-09-25T13:25:30","modified_gmt":"2021-09-25T11:25:30","slug":"allalgoritmo-basta-la-trasparenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cropnews.online\/index.php\/2021\/06\/03\/allalgoritmo-basta-la-trasparenza\/","title":{"rendered":"All\u2019algoritmo basta la trasparenza"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Mevaluate e il Rating Reputazionale. La sentenza della Cassazione: il rating reputazionale \u00e8 lecito.<\/strong> <br><em>Il cittadino, purch\u00e9 informato esplicitamente sui meccanismi dell\u2019algoritmo, ha il potere e la libert\u00e0 di richiedere e ottenere il profilo reputazionale.<\/em><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;ordinanza della Cassazione<\/h4>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza della Cassazione (Sez. I Civile) n. 14381 del 24 maggio 2021, con la quale il contenzioso tra il Garante per la protezione dei dati personali e l\u2019associazione Mevaluate onlus, lungi dall\u2019essere definito, \u00e8 stato rimesso al Tribunale di Roma per un ulteriore grado di approfondimento di merito, rappresenta un ulteriore spunto di riflessione sul tema del rapporto tra elaborazione automatizzata di profili reputazionali di persone fisiche e consenso dell\u2019interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli ambienti giuridico-dottrinari vicini al Garante esultano per il provvedimento dei giudici ermellini vedendo, nell\u2019affermata necessit\u00e0 di trasparenza degli algoritmi di calcolo dei <em>rating reputazionali<\/em>, addirittura un rilancio per l\u2019Autority.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Chi, invece, \u00e8 al corrente della vicenda processuale che contrappone da oltre cinque anni il Garante privacy a Mevaluate onlus pioniera, nel nostro paese, del <em>rating reputazionale<\/em> digitalizzato, documentato e tracciabile, sa bene che ci\u00f2 che l&#8217;ordinanza in commento ha in realt\u00e0 legittimato, \u00e8 proprio tale attivit\u00e0 di profilazione reputazionale, caparbiamente avversata dal Garante sin dalla sua iniziale ideazione.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Liceit\u00e0 oltre al consenso<\/h4>\n\n\n\n<p>I due articoli pubblicati da <em>Agenda Digitale<\/em> il 26 maggio 2021 e da <em>Huffington Post<\/em> il 27 maggio 2021 \u2013 entrambi a firma dell\u2019avvocato Guido Scorza (Autorit\u00e0 Garante Privacy) \u2013 esaltano l\u2019ordinanza della Cassazione dando rilievo&nbsp; all\u2019affermazione del principio secondo cui <em>il consenso non vale se l\u2019algoritmo non \u00e8 trasparente<\/em> e non sono rese note, al soggetto interessato, le caratteristiche e le modalit\u00e0 del suo funzionamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il commentatore non ricorda, tuttavia, come l\u2019origine della controversia abbia involto un ambito ben pi\u00f9 ampio rispetto a quello oggi trattato, non riguardando, \u201csemplicemente\u201d, le modalit\u00e0 di prestazione del consenso dell\u2019interessato ma la astratta e generale liceit\u00e0 e concreta praticabilit\u00e0 del trattamento stesso.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Il Garante<\/h4>\n\n\n\n<p>Difatti, il Garante, in data 28 dicembre 2016, pubblicava la newsletter n. 423 (<a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/5805596\">http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/5805596<\/a>) in cui svolgeva, in sintesi, i seguenti rilievi:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>l\u2019attivit\u00e0 di elaborazione dei rating reputazionali (del genere trattato da Mevaluate onlus) risulterebbe illecita in s\u00e9, in quanto priva di una base normativa, con la conseguenza che nemmeno il consenso dell\u2019interessato sarebbe in grado di legittimarla;<\/li><li>le valutazioni reputazionali su base automatizzata non sarebbero in grado di garantire l\u2019oggettivit\u00e0 del risultato e tanto basterebbe a determinare l\u2019illiceit\u00e0 del trattamento, indipendentemente dal consenso espresso dell\u2019interessato, in quanto violerebbero la dignit\u00e0 della persona.\u00a0\u00a0<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Tribunale e Cassazione<\/h4>\n\n\n\n<p>Il Tribunale prima, e la Cassazione poi, hanno invece frustrato tale impostazione attribuendo al consenso dell\u2019interessato, sebbene a determinate condizioni, il potere, e dunque la libert\u00e0, di conseguire un profilo reputazionale personale, anche se prodotto su base automatizzata, escludendo, di conseguenza, che \u201c<em>l\u2019algoritmo della reputazione<\/em>\u201d sia produttivo, <em>in re ipsa<\/em>, di un pregiudizio alla dignit\u00e0 della persona.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte non ha dunque disconosciuto quanto affermato dal Tribunale in ordine ai seguenti principi:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>\u00e8 legittimo il trattamento dei dati personali degli aderenti al sistema Mevaluate perch\u00e9 validato dal consenso, e dunque perch\u00e9 espressione di autonomia privata;<\/li><li>si ha conoscenza diffusa nella realt\u00e0 attuale, nazionale e sopranazionale, di fenomeni di valutazione e di certificazione da parte di privati (es. TripAdvisor, Crif, Bdcr Assilea, Consorzio per la tutela del credito (Ctc), Experian-Cerved);<\/li><li>\u00e8 lecito il sistema di <em>rating reputazionale<\/em> proposto dall\u2019associazione, anche in mancanza di una disciplina normativa istitutiva, analogamente a quanto avviene, per esempio, con riferimento al cd. \u201c<em>rating d\u2019impresa<\/em>\u201d di cui all\u2019art. 83 del D. Lgs. 50\/2016.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La Corte, in definitiva, ha confermato la possibilit\u00e0 di sviluppare servizi di <em>rating reputazionale<\/em> basati sul consenso dell\u2019interessato ai sensi dell\u2019art. 23 del D. Lgs. n. 196\/2003, purch\u00e9 ricorrano le condizioni indicate nel principio di diritto espresso nell\u2019ordinanza di rinvio:<em>\u201cin tema di trattamento di dati personali, il consenso \u00e8 validamente prestato solo se espresso liberamente e specificatamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne consegue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all\u2019elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche e giuridiche, incentrate su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilit\u00e0, il requisito della consapevolezza non pu\u00f2 considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell\u2019algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Conclusioni<\/h4>\n\n\n\n<p>Appare allora evidente come, in tale quadro evolutivo della vicenda, l\u2019ordinanza della Cassazione abbia rilanciato, non affatto la iniziale tendenza del Garante privacy a vietare, in assoluto, la diffusione del trattamento in esame, bens\u00ec le aspirazioni dell\u2019associazione Mevaluate onlus che vede ora la strada spianata verso l\u2019elaborazione di <em>rating reputazionali<\/em> automatizzati, purch\u00e9 rispettosi del sacrosanto ed incontestato presupposto dell\u2019esistenza di un consenso, libero e congruamente informato.<\/p>\n\n\n\n<p>Mevaluate onlus ritiene di essere gi\u00e0 in linea con le prospettazioni della Cassazione avendo adeguatamente indicato i criteri di funzionamento dell\u2019algoritmo \u2013 connessi a basi etico-giuridiche specificatamente codificate (codice universale della reputazione e relativo regolamento) e di libera condivisione \u2013 sia nel regolamento associativo, sia nel contratto tra l\u2019associato e il consulente reputazionale incaricato di attestare la genuinit\u00e0 dei documenti che determinano il <em>rating reputazionale<\/em>; ma in ordine a tale tematica, l\u2019unica sulla quale la Corte ha richiesto una indagine supplementare di merito, valuter\u00e0 e decider\u00e0 il Giudice del rinvio.<\/p>\n\n\n\n<p>Allo stato attuale, le considerazioni sopra svolte consentono, quanto meno, di avere qualche concreto dubbio sul fatto che il Garante privacy sia rimasto davvero soddisfatto, come invece confida <em>Agenda Digitale<\/em>, del \u201c<em>regalo di compleanno<\/em>\u201d che la Corte avrebbe inteso fare in occasione del terzo anniversario dell\u2019entrata in vigore del GDPR in Italia (25 maggio 2018).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>Avvocato Luciano Mariani<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mevaluate e il Rating Reputazionale. 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